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Pratiche Edilizie - SCIA Sostitutiva al PDC Art.23

In poche parole

In questi articoli introduciamo i Titoli Edilizi che è necessario presentare durante dei lavoro di ristrutturazione e costruzione di fabbricati.

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SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività sostitutiva al PDC) Punti chiave

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  • Cos’è la SCIA Sostitutiva al Permesso di Costruire Art.23:
    È un'autocertificazione redatta da un tecnico abilitato che permette di dare inizio a dei lavori edili , prevista dall’art. 22 del D.P.R. 380/2001. Serve per evitare in alcuni casi la presentazione di un permesso di costruire, riducendo i tempi burocratici.

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  • Quando serve:
    Si utilizza, ad esempio, per alcuni casi di Demolizione e Ricostruzione, per cambi di destinazione d'uso ove permesso dallo strumento urbanistico..

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  • Come funziona:
    Un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) autocertifica la conformità dei lavori alle norme urbanistiche, edilizie e di sicurezza e presenta la pratica al Comune.
    I lavori possono iniziare 30 giorni dopo il deposito, senza attendere un’autorizzazione.

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  • Documenti da avere:
    Oltre al progetto, è necessario indicare già l’impresa esecutrice e il coordinatore per la sicurezza.

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  • Cosa rischi se non la presenti:
    I lavori realizzati costituiscono un Abuso Edilizio, con tutte le conseguenze che ne derivano.

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Ancora 1

TITOLI EDILIZI - SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività sostitutiva al Permesso di Costruire)

In questa sezione vedremo quali sono i principali titoli edilizi previsti dalla normativa italiana per poter realizzare interventi sull’immobile.

 

Ogni opera di trasformazione edilizia deve essere ricondotta a una specifica categoria di intervento, secondo quanto stabilito all’art. 3 del D.P.R. 380/2001 – Testo Unico dell’Edilizia. A seconda della categoria, varia anche il titolo abilitativo necessario: alcuni interventi non richiedono alcuna autorizzazione (edilizia libera), mentre altri richiedono pratiche più complesse da presentare in Comune.

 

Conoscere con esattezza quale titolo edilizio sia necessario è fondamentale per evitare blocchi dei lavori, sanzioni amministrative o il rischio di dover procedere successivamente a una sanatoria.

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Per ciascun titolo edilizio approfondiremo:

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  • Che tipo di procedimento è;

  • Cosa consente di realizzare, con riferimento normativo e casi pratici;

  • I tempi e le modalità di avvio lavori, come previsti dal Testo Unico per l’Edilizia.

  • le categorie di intervento e il loro legame con il titolo edilizio.

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Le categorie di intervento edilizio previste dal Testo Unico sono:

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  • Manutenzione ordinaria (art. 3, lett. a): interventi su finiture e impianti, senza modifiche sostanziali.

  • Manutenzione straordinaria (lett. b): modifiche interne, anche significative, purché non strutturali o che non comportino aumento di volume.

  • Restauro e risanamento conservativo (lett. c): interventi su immobili di pregio o vincolati, con tecniche e materiali compatibili.

  • Ristrutturazione edilizia (lett. d): modifica complessiva dell’edificio, anche con variazioni di volume, sagoma o destinazione d’uso.

  • Nuova costruzione (lett. e): edifici ex novo o volumi aggiuntivi rispetto all’esistente.

  • Ristrutturazione urbanistica (lett. f): trasformazione urbanistica di aree o comparti.

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A ciascuna categoria corrisponde un determinato titolo abilitativo, in base all’entità dell’intervento e alla presenza o meno di vincoli urbanistici o paesaggistici.

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Tipo di procedimento:

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Regolata dall’art. 23 del D.P.R. 380/2001, la SCIA alternativa al Permesso di Costruire permette, in alcuni casi, di evitare il permesso di costruire, a patto che siano rispettate tutte le normative urbanistiche e che non vi siano vincoli paesaggistici, idrogeologici o storici.

 

È uno strumento più agile, che consente interventi anche di trasformazione edilizia rilevante, purché rientranti nei parametri del piano urbanistico.

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Cosa si può fare con la Scia Sostitutiva:
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Riferimento normativo: art. 3 comma 1 lett. d), parte finale – ristrutturazione edilizia pesante:

"interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche alla volumetria complessiva o alla sagoma."

 

Esempi pratici:
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  • Demolizione e ricostruzione con diversa distribuzione interna o sagoma modificata

  • Cambi d’uso da residenziale a commerciale o viceversa, ove ammesso dal piano urbanistico

  • Inserimento di nuovi corpi scala o volumi tecnici

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Tempi del procedimento:
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È necessaria un’attesa di 30 giorni (silenzio-assenso) prima di poter iniziare i lavori. In questo periodo, l’ufficio tecnico comunale può eseguire verifiche. Riferimento: art. 23, commi 1 e 3 del D.P.R. 380/2001.

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Questo tipo di procedimento è molto articolato ed è assimilabile ad un permesso di costruire per la mole di documenti che andranno prodotti, in questo caso, tenete conto che sarà necessario una fase progettuale piuttosto corposa, chiaramente commisurata al tipo di intervento.

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